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ARMI: porto d'armi ad uso sportivo

Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) è da ritenere che non sia in alcun modo consentito il «PORTO» delle armi per uso sportivo; di tali armi è infatti consentito il solo «TRASPORTO».

Art. 3. Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivita' sportiva.
(*) Questa ultima frase non ha valore, in quanto il richiedente non avendo ancora licenze in materia di armi non può certo aver iniziato un attività di tiro e fatto un iscrizione a una società sportiva di tiro.
Solo per i successivi rinnovi può essere richiesto un attestato di frequenza o iscrizione.

Articolo 2
Caratteristiche delle armi per uso sportivo

Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
.2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive.
.3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco..
Articolo aggiornato dal D.L. 5 nov.2013 n.121

Rammentiamo la Norme sul trasporto: LEGGE 18 giugno 1969, n. 323
Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
(GU n.170 del 8-7-1969 )

Articolo unico. Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.

" Si avete letto bene: "al campo di tiro e viceversa"
Va da se che ogni altro spostamento (legittimo) deve essere comunque supportato da una ragione plausibile.

 

  • data 2023